Green pass sui luoghi di lavoro, la posizione dell'Italia e gli oneri derivanti dall'approvazione della legge del 16/09/2021

L'Italia con una misura forte e decisa conferma in modo chiaro le linee guida del Governo in tema Covid.

Prima, tra tutte le economie avanzate, infatti, il nostro Paese si muove verso ambienti di lavoro aperti solo a lavoratori ''coperti'' da tale virus tramite vaccino, che attestino il c.d. Green Pass valido emesso a seguito di vaccino o tampone molecolare o antigenico (validi rispettivamente per 72 e 48 ore)

In seguito all'approvazione del Decreto Legge Green Pass del 16/09/2021, sono state introdotte
importanti novità nell'ambito del settore del lavoro privato.

1) Dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, data attuale di scadenza dello stato di emergenza, salvo
successive proroghe, è fatto obbligo a tutti i lavoratori di aziende private di mostrare Green Pass
valido per poter accedere ai luoghi di lavoro.

2) La mancata presentazione dello stesso comporterà l'impossibilità di accedere ai luoghi di lavoro e l'assenza sarà considerata come assenza ingiustificata e non verrà retribuita sin dal primo giorno di
mancata presentazione.

3) La mancanza di Green Pass non costituisce condizione per contestazione disciplinare e/o
licenziamento.

4) Il Green Pass è ottenibile tramite vaccinazione o tramite l'effettuazione di tamponi molecolari o
antigenici. Questi ultimi hanno validità rispettivamente di 72 ore e 48 ore.

5) Sarà compito del datore di lavoro (oppure persona da lui delegata, tramite incarico scritto)
controllare la validità del Green Pass ed a tal proposito, saranno emanate delle linee guida per
indicare la corretta verifica dei dati. Appena disponibili indicazioni certe vi aggiorneremo a
riguardo.

6)  La sospensione dalla prestazione lavorativa è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione del Green Pass e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021.

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti sarà consentito al Datore di Lavoro sostituire il
lavoratore privo di Green Pass.

7) Per il Datore di Lavoro che non verifica la regolarità o l'esistenza del Green Pass è prevista una
sanzione da €400 ad €1000.

8) Per il lavoratore che svolge la sua prestazione senza Green Pass è prevista una sanzione da €600
ad €1500.

9) Il Green Pass non è obbligatorio per i soggetti certificati esenti. (sono esclusi dall’obbligo i soggetti già esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute;

L'Italia dunque si muove in una posizione netta e rigida dalla quale ve ne deriverà sicuramente un duro dibattito. Infatti, come esplicato nel Decreto, è previsto che i lavoratori sprovvisti di Green Pass ''sono sospesi dalla prestazione lavorativa'' ma 'in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro'', fermo restando che ''non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento''. Attualmente il numero di italiani avversi al vaccino supera i 10 milioni, dunque, i lavoratori che appartengono a questa categoria non subiranno conseguenze sul piano disciplinare ma verranno sospesi senza retribuzione, con tutte le conseguenze derivanti, che gravano sia su imprese, che su dipendenti. Basti pensare ad esempio a dipendenti a tempo indeterminato, che in caso siano fermi sulla loro idea di no-vax vedono vacillare un posto di lavoro che ai giorni odierni risulta quasi sacro..

 

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